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ultimora - 1 Aprile 2008

APPROVATA LA DATA DEL 9 GIUGNO PER l’ABBINAMENTO TITOLI

E? stata emanato il Decreto Ministeriale che ha fissato al 9 giugno di ogni anno, la data di disponibilità dei terreni, in sostituzione della ?regola dei 10 mesi?.

In sintesi fino al 2007, l?agricoltore che presentava una domanda di pagamenti diretti doveva avere a disposizione i terreni per almeno dieci mesi all?anno. Con il Reg. Ce 146/2008, la regola dei 10 mesi è stata eliminata e sostituita con una norma più semplice che prevede la disponibilità delle superfici ammissibili per un solo giorno.

Il Mipaaf, con Decreto ministeriale 3463 del 28 marzo 2008, ha fissato al 9 giugno di ogni anno, la data di disponibilità dei terreni. Ai fini della Domanda unica per i pagamenti diretti, è sufficiente che l?agricoltore dimostri il possesso dei terreni per un solo giorno e precisamente il 9 giugno. Questa norma rende più semplice, ai fini della Pac, la stipula dei contratti di affitto, le concessioni in uso dei terreni e i passaggi di proprietà dei terreni. Tuttavia l?agricoltore che inserisce un terreno nella Domanda Unica è responsabile del rispetto della condizionalità per tutto l?anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). In altre parole, un agricoltore può vendere il terreno il giorno dopo il 9 giugno, ma se si verificano inadempienze sulla condizionalità, Agea andrà a penalizzare l?agricoltore che ha presentato la domanda, anche se l?infrazione è stata commessa dal nuovo possessore.